Procedura d’acquisto

Extra-UE (Paesi terzi)

Imprese

Avete un’impresa con sede al di fuori dell’Unione Europea (Paese terzo) e volete acquistare un veicolo da noi in Germania? Allora possiamo vendervi il veicolo a determinate condizioni esentato dall’imposta (cessione di beni all’esportazione), cioè esente dall’IVA tedesca attualmente al 19 per cento.

Una possibile esenzione fiscale non significa però che non tratteniamo una prestazione di garanzia. Finché non abbiamo la prova che il veicolo ha lasciato definitivamente il territorio comunitario (territorio UE) e ha raggiunto il territorio terzo, l’esenzione fiscale resta in sospeso. Il rischio fiscale è a carico del venditore.

Per ridurre al minimo il rischio fiscale, chiediamo una prestazione di garanzia pari al valore dell’IVA tedesca che vi verrà restituita non appena avremo le prove richieste.

Prima di descrivervi come avviene la vendita di un veicolo esentato dall’imposta, desideriamo darvi alcune importanti informazioni al paragrafo “Informazioni utili sulla cessione di beni all’esportazione”. Vi preghiamo di leggere questo paragrafo con attenzione in modo che siate sicuri di ricevere il rimborso della vostra prestazione di garanzia.

A questo punto desideriamo informarvi che qui vi descriviamo nei dettagli l’esportazione del veicolo dal territorio UE, ma non le modalità d’importazione specifiche del concreto Paese di destinazione. Per precauzione, vi consigliamo di informarvi sulle modalità d’importazione del vostro Paese di destinazione prima di decidere di acquistare un veicolo esentato dall’imposta in Germania. Tutti i rischi che derivano dall’ignoranza o dall’inosservanza delle modalità d’importazione del vostro Paese di destinazione sono a carico vostro in qualità di compratore. Grazie per la comprensione.

INFORMAZIONI UTILI SULLA CESSIONE DI BENI ALL’ESPORTAZIONE

Nel diritto tributario, ogni Paese che non fa parte dell’Unione Europea viene definito Paese terzo. Ogni cessione che avviene verso un territorio terzo si chiama cessione di beni all’esportazione. Il diritto tributario distingue fondamentalmente due casi:

Caso 1: Il venditore trasporta o spedisce il veicolo verso il territorio terzo.

Caso 2: Il compratore trasporta o spedisce il veicolo verso il territorio terzo.

Con il termine “trasporto”, il diritto tributario intende qualsiasi trasferimento di cose nello spazio. Si parla di “spedizione” quando il venditore o il compratore fa eseguire o procurare il trasporto da un delegato indipendente. Questo è il caso, ad esempio, quando noi o voi incarichiamo un’impresa di trasporti per il trasporto del veicolo.

L’esenzione fiscale di una cessione di beni all’esportazione avviene a condizione che il veicolo sia stato trasportato o spedito verso il territorio terzo. Di questo il venditore deve presentare una prova. Per il caso 2, si aggiunge un’ulteriore condizione. Il compratore deve essere un acquirente straniero. Anche in questo caso, è il venditore a doverne presentare la prova. Secondo il diritto tributario, un acquirente straniero è un acquirente che ha la sede legale della sua impresa all’estero. Si definisce “estero” il territorio che non sia territorio nazionale (Germania).

Esempio 1: Acquistate presso di noi un veicolo. Noi stessi lo trasportiamo o lo facciamo trasportare in Svizzera da un’impresa di trasporti.

Esempio 2: Acquistate presso di noi un veicolo. Voi stessi lo trasportate o lo fate trasportare in Svizzera da un’impresa di trasporti.

Nell’Esempio 1, noi in qualità di venditore dobbiamo solo provare che il veicolo è stato trasportato o spedito in Svizzera perché il trasporto o la spedizione è attribuibile a noi.

Nell’Esempio 2, siete voi a trasportare o spedire il veicolo. Noi in qualità di venditore dobbiamo provare in più che la vostra impresa in qualità di compratore ha la sede legale all’estero.

Le prove per una cessione di beni all’esportazione esentata dall’imposta si riducono al minimo se da una parte al veicolo da esportare sono state assegnate le targhe di esportazione e dall’altra l’esportazione è stata dichiarata elettronicamente.

Perciò, per tutte le cessioni di beni all’esportazione abbiamo stabilito che venga fatta richiesta delle targhe di esportazione e che l’esportazione venga dichiarata elettronicamente. Questo non deve essere compito vostro, anzi, insistiamo per occuparcene noi. In questo modo, è sicuro che in questi due temi davvero complessi non si verificano errori che mettano a rischio la prova dell’esportazione come tale e la restituzione della vostra prestazione di garanzia ad essa collegata. Inoltre, così facendo, la prova dell’esportazione viene inviata a noi in modo automatizzato. Potete trovare qui i prezzi attuali per questo servizio.

Le targhe di esportazione che richiediamo per voi possono avere una durata di 15 o 30 giorni. Decidete voi che durata volete avere. Noi vi consegniamo le targhe di esportazione insieme alla relativa assicurazione RC. Come risultato della dichiarazione di esportazione elettronica vi diamo il documento di accompagnamento esportazione (DAE). Il DAE è obbligatorio se volete esportare in modo regolamentare il veicolo dal territorio UE.

Prova del trasporto o della spedizione verso il territorio terzo

Se il veicolo è stato esportato in un territorio terzo, il venditore deve fornirne la prova.

Se un veicolo è stato venduto esente dall’imposta verso un Paese terzo e l’esportazione è stata dichiarata elettronicamente, il venditore deve documentare la prova dell’avvenuto trasporto o spedizione verso il territorio terzo con le seguenti prove:

  1. Prova dell’esportazione in cui si trovi il numero di identificazione del veicolo (VIN),
  2. Certificato che attesti che il veicolo esportato sia stato
  • immatricolato,
  • sdoganato o
  • che sia stata pagata l’IVA del Paese di destinazione

nel Paese terzo.

I certificati al numero 2 non sono indispensabili se il veicolo è stato esportato con targa di esportazione e il numero di targa è indicato nella prova dell’esportazione. Così la prova che il veicolo sia stato trasportato o spedito verso il territorio terzo si riduce alla prova di esportazione. Per questo motivo insistiamo sulla richiesta della targa di esportazione.

Prova dello status di straniero del compratore

Di solito trasportate voi il veicolo verso il Paese terzo o incaricate un’impresa di trasporti. Per questo motivo deve essere soddisfatta una seconda condizione affinché sia possibile la vendita esente dall’imposta. Il compratore, cioè la vostra impresa, deve essere un acquirente straniero. La prova di questo status deve essere fornita dal venditore.

Per rispettare questo requisito documentale, vi richiediamo già durante i primi contatti commerciali un certificato di registrazione attuale o un estratto del registro delle imprese attuale della vostra impresa. Su questi documenti devono essere indicati in ogni caso la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e i nomi dei proprietari dell’azienda o degli amministratori. Ulteriori informazioni come data di fondazione, oggetto sociale e altre sedi possono essere utili.

L’esenzione fiscale della cessione di beni all’esportazione è garantita solo se

  1. abbiamo la prova dell’esportazione e
  2. nel caso in cui siate voi a trasportare o spedire il veicolo, ci può venire presentato un certificato di registrazione o un estratto del registro delle imprese attuale della vostra impresa in cui è indicato che la sede legale della vostra impresa si trova fuori dalla Germania. Nella migliore delle ipotesi la sede legale della vostra impresa si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo.

 

Se non viene fornita anche solo una delle due prove, la vendita del veicolo è obbligatoriamente soggetta all’imposta. Nel vostro caso significherebbe che non vi rimborsiamo la prestazione di garanzia trattenuta, ma la versiamo come IVA all‘autorità fiscale competente.

Il documento di accompagnamento esportazione (DAE) che ricevete da noi ha un codice a barre (MRN – Movement Reference Number) che deve essere obbligatoriamente scannerizzato o immesso manualmente nel sistema dall’ufficio doganale di uscita (= ultimo ufficio doganale all’interno dell’UE) perché possa essere emessa una prova dell’esportazione. Con questo procedimento, l’ufficio doganale di uscita conferma elettronicamente l’uscita fisica definitiva del veicolo dal territorio comunitario.

Se il codice a barre non viene scannerizzato o immesso manualmente nel sistema, l’autorità doganale non emette la prova dell’esportazione. Senza prova dell’esportazione non possiamo fornire la prova che il veicolo è stato trasportato o spedito verso il territorio terzo. Senza questa prova, la vendita è soggetta all’imposta, a meno che non siano presentati altri documenti che certifichino chiaramente l’importazione nel territorio terzo secondo l’autorità doganale tedesca. Trattiamo questo tema nel prossimo paragrafo dal titolo “Prova dell’esportazione alternativa”.

Vi preghiamo di considerare che dovete recarvi personalmente all’ufficio doganale di uscita durante i suoi orari di apertura al pubblico prima dell’esportazione definitiva. In particolare, dovete mostrare all’ufficio doganale di uscita il veicolo con applicate le targhe di esportazione, il DAE, la carta di circolazione e la fattura.

Ultimamente i clienti ci hanno spesso riferito che all’ufficio doganale di frontiera il documento di accompagnamento esportazione non viene più scannerizzato. Questo non è corretto! Non confondete la polizia di frontiera con i doganieri all’ufficio doganale di frontiera. Dovete recarvi attivamente dai doganieri e metterli a conoscenza dell’esportazione definitiva che intendete fare. Se non lo fate, secondo la normativa doganale non esiste un’esportazione definitiva dal territorio comunitario. Qualunque turista, infatti, potrebbe uscire dal Paese con il suo veicolo in questo modo. Lui e il suo veicolo sarebbero solo temporaneamente nel Paese terzo e poi tornerebbero senza problemi nel territorio doganale dell’UE.

Voi e il veicolo siete già arrivati nel Paese terzo, ma l’ufficio doganale di uscita non ha confermato elettronicamente l’uscita del veicolo (non ha emesso la prova dell’esportazione)? Per questi casi, la normativa doganale ha previsto la prova dell’esportazione alternativa. Il diritto tributario accetta la prova dell’esportazione alternativa come prova alternativa ai fini dell’IVA. Ciò significa che, secondo il diritto tributario, la prova dell’esportazione alternativa ha la stessa valenza della prova dell’esportazione stessa.

Per ottenere una prova dell’esportazione alternativa, il venditore può presentare alla sua autorità doganale (ufficio di esportazione) prove alternative non prima di 70 e non oltre 135 giorni dopo lo svincolo per l’esportazione del veicolo. L’emissione di una prova dell’esportazione alternativa è però a discrezione dell’ufficio di esportazione.

Possono fungere da prove alternative in particolare i seguenti documenti e certificati:

  • Certificati dello spedizioniere (originali),
  • Lettere di vettura (originali o autenticate),
  • Documenti dello sdoganamento all’importazione del Paese terzo (originali o autenticati),
  • Certificati delle rappresentanze all’estero della Repubblica Federale di Germania nello specifico Paese terzo (ad esempio rappresentanze diplomatiche o consolari),
  • un DAE timbrato a posteriori, cioè non prima di 70 giorni dopo lo svincolo per l’esportazione, di un altro stato membro dell’UE.

 

Vi preghiamo di considerare che l’ufficio di esportazione può richiedere di presentare una traduzione asseverata per i documenti dello sdoganamento all’importazione del Paese terzo.

Fondamentalmente, l’ufficio di esportazione non riconosce le prove del pagamento o le fatture come prove alternative.

Desideriamo informarvi a questo punto che non possiamo rimborsarvi la prestazione di garanzia trattenuta prima di aver ottenuto una prova dell’esportazione alternativa. Vi preghiamo di considerare anche che non possiamo presentare all’ufficio di esportazione le prove alternative prima che siano trascorsi 70 giorni dallo svincolo per l’esportazione del veicolo (fa fede la data sul vostro documento di accompagnamento esportazione). Questo termine è un’indicazione nel procedimento da parte delle autorità doganali e noi non abbiamo alcuna influenza su di esso.

La vostra collaborazione è la condizione necessaria per cui noi possiamo richiedere una prova dell’esportazione alternativa. Se non collaborate, non collaborate sufficientemente o non collaborate puntualmente oppure l’ufficio di esportazione rifiuta di emettere la prova dell’esportazione alternativa per altri motivi, la vendita del veicolo è obbligatoriamente soggetta all’imposta. Nel vostro caso significherebbe che non vi rimborsiamo la prestazione di garanzia trattenuta, ma la versiamo come IVA all’autorità fiscale competente.

Se abbiamo una prova per l’esportazione o una prova per l’esportazione alternativa e, nel caso che abbiate trasportato voi il veicolo verso il territorio terzo o abbiate incaricato un’impresa di trasporti, sia provato da un certificato di registrazione dell’impresa o da un estratto del registro delle imprese che la vostra sede legale si trova in un Paese terzo in cui anche il veicolo viene esportato, vi rimborsiamo immediatamente la prestazione di garanzia trattenuta.

Il rimborso in genere avviene con un bonifico bancario sul vostro conto corrente estero (non tedesco). Vi preghiamo di considerare che provvediamo al rimborso esclusivamente sul conto aziendale estero della vostra impresa. Nella migliore delle ipotesi il vostro conto aziendale si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo.

Il bonifico estero può causare costi a entrambe le parti. In questo caso, tutti i costi relativi all’operazione sono a carico vostro. Ciò significa che la prestazione di garanzia può arrivare sul vostro conto aziendale eventualmente ridotta delle spese bancarie sostenute.

Trasporto con propulsione propria

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PRIMI CONTATTI COMMERCIALI

  1. Scegliete un veicolo sul nostro sito e ci contattate telefonicamente o via e-mail.
  2. Vi consigliamo già da subito e, se lo desiderate, vi inviamo foto dettagliate del veicolo.
  3. Possiamo riservare per voi il veicolo per massimo 24 ore.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE

  1. Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
  2. Un certificato di registrazione dell’impresa attuale o un estratto del registro delle imprese attuale. Su questi documenti devono essere indicati in ogni caso la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e i nomi dei proprietari dell’azienda o degli amministratori.
3
IL VOSTRO ARRIVO

  1. Potete farci visita durante i nostri orari di apertura con o senza appuntamento.
  2. Se arrivate in treno, saremo lieti di venirvi a prendere alla stazione centrale di Butzbach. Informateci circa 30 minuti prima del vostro arrivo.
4
ISPEZIONE DEL VEICOLO E VENDITA

  1. Discutiamo dei dettagli e rispondiamo alle vostre domande davanti a una tazza di tè o caffè caldo.
  2. In tutta calma e senza la presenza di un venditore, visionate il veicolo o anche più veicoli sulla superficie di 14.000 m2 della nostra azienda.
  3. Se decidete di acquistare il veicolo, potete fare una prova su strada.
  4. Se la prova su strada è convincente, firmiamo entrambi un contratto di vendita. Qui decidiamo insieme i dettagli, come ad esempio il giorno del ritiro del veicolo, modalità e momento del pagamento o i servizi che dobbiamo ancora fornirvi (es. pulizia, lucidatura, laccatura).
  5. La vendita avviene senza l’IVA tedesca attualmente al 19 per cento. Dovete però corrispondere una prestazione di garanzia del 19 per cento. Vi rimborsiamo questa prestazione di garanzia dopo aver ricevuto tutte le prove necessarie (vedi punto 7).
  6. Pagate un acconto di 1.000,00 EUR. Non accettiamo carte di credito. Per questo o portate l’acconto in contanti o semplicemente ci versate l’importo. I bonifici bancari devono essere effettuati esclusivamente dal conto aziendale estero della vostra impresa. Nella migliore delle ipotesi il vostro conto aziendale si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo.
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TARGHE DI ESPORTAZIONE, DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE E PAGAMENTO

  1. Per un prezzo forfettario per il servizio, richiediamo noi le targhe di esportazione. Potete scegliere la durata tra 15 e 30 giorni. Poiché la durata delle targhe di esportazione è limitata, la richiesta viene inoltrata poco tempo prima della consegna concordata. Potete trovare il prezzo per i nostri servizi di esportazione qui.
  2. Dichiariamo l’esportazione elettronicamente e andiamo con il veicolo con applicate le targhe di esportazione all’ufficio di esportazione (a Wetzlar) in modo che il veicolo venga svincolato per l’esportazione da parte dell’autorità doganale. Con lo svincolo per l’esportazione otteniamo il documento di accompagnamento esportazione (DAE).
  3. Nel frattempo, prepariamo il veicolo per la consegna.
  4. Versate il saldo inclusa la prestazione di garanzia puntualmente prima della consegna o portate l’importo in contanti il giorno della consegna. La consegna avviene solo dopo aver ricevuto il pagamento completo. I bonifici bancari devono essere effettuati esclusivamente dal conto aziendale estero della vostra impresa. Nella migliore delle ipotesi il vostro conto aziendale si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo. Sulla base della nuova direttiva antiriciclaggio, accettiamo contanti solo fino a un importo massimo di 9.900 EUR per il pagamento totale del veicolo. Questo importo non può essere superato né in un unico pagamento né suddiviso in diversi pagamenti.
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CONSEGNA

  1. Nel giorno concordato per il ritiro del veicolo venite qui per l’ultima volta.
  2. Se arrivate in treno, saremo lieti di venirvi a prendere alla stazione centrale di Butzbach. Informateci circa 30 minuti prima del vostro arrivo.
  3. Se il pagamento con bonifico bancario è già arrivato o avete pagato completamente il saldo inclusa la prestazione di garanzia in contanti, vi consegniamo il veicolo, due chiavi, la fattura e la conferma del pagamento.
  4. Il veicolo è già provvisto di targhe di esportazione. Vi consegniamo la corrispondente assicurazione RC inclusa la Carta Verde. Inoltre, ricevete da noi la carta di circolazione – parte I e parte II e il certificato di conformità CE (CoC).
  5. Vi consegniamo il documento di accompagnamento esportazione (DAE). Il DAE vi serve obbligatoriamente se volete esportare in modo regolamentare il veicolo dal territorio UE.
  6. Potete ora tornare a casa con il vostro nuovo veicolo.
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RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA

  1. Se avete presentato il veicolo correttamente ai doganieri dell’ufficio doganale di uscita (ultima autorità doganale nel territorio UE) e questi hanno scannerizzato il codice a barre sul DAE, riceviamo automaticamente nello stesso momento o nel giro di pochi giorni una prova dell’esportazione. Vi preghiamo di leggere attentamente il paragrafo “Informazioni utili sulla cessione di beni all’esportazione” qui sopra in modo da non commettere errori nell’esportazione.
  2. Se non ci avete ancora fornito la prova che avete la vostra sede legale all’estero, inviateci subito un certificato di registrazione dell’impresa attuale o un estratto del registro delle imprese attuale. Potete trovare maggiori informazioni su questo argomento al paragrafo “Informazioni utili sulla cessione di beni all’esportazione” qui sopra.
  3. Se abbiamo le prove al punto 7.1 ed eventualmente 7.2, vi restituiamo la prestazione di garanzia con un bonifico sul vostro conto aziendale estero. Eventuali commissioni bancarie dovute al fatto che si tratta di un bonifico estero verranno addebitate sul vostro conto aziendale.
In linea di principio, un acquisto può avvenire anche con una sola visita. Per questo dovete però arrivare da lunedì a giovedì già tra le 9.00h e le 10.00h.

Pagamenti in contanti

Sulla base della nuova direttiva antiriciclaggio, accettiamo contanti solo fino a un importo massimo di 9.900 EUR per il pagamento totale del veicolo. Questo importo non può essere superato né in un unico pagamento né suddiviso in diversi pagamenti.

Bonifici bancari

Dovreste già aver chiarito in precedenza con la vostra banca che volete eseguire telefonicamente un bonifico bancario urgente. Se il pagamento arriva in giornata e la Motorizzazione Civile locale e l’autorità doganale non sono troppo occupate, possiamo consegnarvi il veicolo, i documenti del veicolo, le targhe di esportazione e il documento di accompagnamento esportazione (DAE) il giorno stesso.

Trasporto con impresa di trasporti

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PRIMI CONTATTI COMMERCIALI

  1. Scegliete un veicolo sul nostro sito e ci contattate telefonicamente o via e-mail.
  2. Vi consigliamo già da subito e, se lo desiderate, vi inviamo foto dettagliate del veicolo.
  3. Possiamo riservare per voi il veicolo per massimo 24 ore.
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DOCUMENTI DA PRESENTARE

  1. Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
  2. Un certificato di registrazione dell’impresa attuale o un estratto del registro delle imprese attuale. Su questi documenti devono essere indicati in ogni caso la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e i nomi dei proprietari dell’azienda o degli amministratori.
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IL VOSTRO ARRIVO

  1. Potete farci visita durante i nostri orari di apertura con o senza appuntamento.
  2. Se arrivate in treno, saremo lieti di venirvi a prendere alla stazione centrale di Butzbach. Informateci circa 30 minuti prima del vostro arrivo.
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ISPEZIONE DEL VEICOLO E VENDITA

  1. Discutiamo dei dettagli e rispondiamo alle vostre domande davanti a una tazza di tè o caffè caldo.
  2. In tutta calma e senza la presenza di un venditore, visionate il veicolo o anche più veicoli sulla superficie di 14.000 m2 della nostra azienda.
  3. Se decidete di acquistare il veicolo, potete fare una prova su strada.
  4. Se la prova su strada è convincente, firmiamo entrambi un contratto di vendita. Qui decidiamo insieme i dettagli, come ad esempio il giorno del ritiro del veicolo, modalità e momento del pagamento o i servizi che dobbiamo ancora fornirvi (es. pulizia, lucidatura, laccatura).
  5. La vendita avviene senza l’IVA tedesca attualmente al 19 per cento. Dovete però corrispondere una prestazione di garanzia del 19 per cento. Vi rimborsiamo questa prestazione di garanzia dopo aver ricevuto tutte le prove necessarie (vedi punto 8).
  6. Pagate un acconto di 1.000,00 EUR. Non accettiamo carte di credito. Per questo o portate l’acconto in contanti o semplicemente ci versate l’importo. I bonifici bancari devono essere effettuati esclusivamente dal conto aziendale estero della vostra impresa. Nella migliore delle ipotesi il vostro conto aziendale si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo.
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TARGHE DI ESPORTAZIONE, DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE E PAGAMENTO

  1. Per un prezzo forfettario per il servizio, richiediamo noi la targa di esportazione. Sie können aussuchen zwischen 15 und 30 Tagen. Potete scegliere la durata tra 15 e 30 giorni. Poiché la durata delle targhe di esportazione è limitata, la richiesta viene inoltrata poco tempo prima della consegna concordata. Potete trovare il prezzo per i nostri servizi di esportazione qui.
  2. Dichiariamo l’esportazione elettronicamente e andiamo con il veicolo con applicate le targhe di esportazione all’ufficio di esportazione (a Wetzlar) in modo che il veicolo venga svincolato per l’esportazione da parte dell’autorità doganale. Con lo svincolo per l’esportazione otteniamo il documento di accompagnamento esportazione (DAE).
  3. Versate il saldo inclusa la prestazione di garanzia puntualmente prima della consegna del veicolo all’impresa di trasporti. La consegna può avvenire solo dopo aver ricevuto il pagamento completo. I bonifici bancari devono essere effettuati esclusivamente dal conto aziendale estero della vostra impresa. Nella migliore delle ipotesi il vostro conto aziendale si trova nel Paese terzo in cui deve essere esportato il veicolo.
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INCARICO A UN’IMPRESA DI TRASPORTI

  1. Incaricate un’impresa di trasporti di ritirare il vostro veicolo e ci date il nome e l’indirizzo di tale impresa. Inoltre, ci informate sul giorno concordato per il ritiro.
  2. Noi vi inviamo una delega che ci dovete rispedire firmata. Senza delega non possiamo consegnare il veicolo a nessuno tranne che a voi.
  3. Nel frattempo, prepariamo il veicolo per il ritiro.
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CONSEGNA

  1. L’impresa di trasporti viene durante i nostri orari di apertura, preferibilmente con preavviso.
  2. Se il pagamento è completo e abbiamo la delega, consegniamo il veicolo con applicate le targhe di esportazione all’impresa di trasporti.
  3. L’impresa di trasporti riceve da noi la fattura, il documento di accompagnamento esportazione (DAE), l’assicurazione RC per le targhe di esportazione, la carta di circolazione (parte I e parte II) e il CoC.
  4. L’impresa di trasporti vi consegna il veicolo.
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RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE DI GARANZIA

  1. Se l’impresa di trasporti ha presentato il veicolo correttamente ai doganieri dell’ufficio doganale di uscita (ultima autorità doganale nel territorio UE) e questi hanno scannerizzato il codice a barre sul DAE, riceviamo automaticamente nello stesso momento o nel giro di pochi giorni una prova dell’esportazione. Il paragrafo “Informazioni utili sulla cessione di beni all’esportazione” qui sopra vi spiega dettagliatamente a cosa prestare attenzione durante l’esportazione.
  2. Se non ci avete ancora fornito la prova che avete la vostra sede legale all’estero, inviateci subito un certificato di registrazione dell’impresa attuale o un estratto del registro delle imprese attuale. Potete trovare maggiori informazioni su questo argomento al paragrafo “Informazioni utili sulla cessione di beni all’esportazione” qui sopra.
  3. Se abbiamo le prove al punto 8.1 ed eventualmente 8.2, vi restituiamo la prestazione di garanzia con un bonifico sul vostro conto aziendale estero. Eventuali commissioni bancarie dovute al fatto che si tratta di un bonifico estero verranno addebitate sul vostro conto aziendale.
In linea di principio, un acquisto può avvenire anche senza visita. Saremo lieti di inviarvi fotografie dettagliate dei particolari e di descrivervi le condizioni del veicolo. La completa esecuzione del contratto avviene per corrispondenza e-mail. Si tratta di commercio interaziendale (B2B).